Sostegno alle famiglie

Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa

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Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa

Il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa“ è stato istituito presso il Ministero dell’Economia (e delle Finanze dall’art. 1, c. 48, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Attraverso il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa“, avente una dotazione patrimoniale di 600 milioni di euro per il triennio 20142016, lo Stato rilascia garanzie, a prima richiesta, dirette esplicite, incondizionate ed irrevocabili, per l’accensione di mutui fondiari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogato in unica soluzione;
  • destinati all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento (da costruttore), site sul territorio nazionale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e prive delle caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

La garanzia del Fondo è concessa in via generale nella misura massima del 50 % della quota capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo ipotecario ed è efficace, in via automatica, a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.

È prevista, pertanto, l’esclusiva garanzia ipotecaria sull’immobile, oltre ad eventuali garanzie assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. È fatto preciso divieto alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, incluse eventuali fideiussioni.

In presenza di più domande per l’ammissione alla garanzia pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) attribuirà priorità ai mutui erogati a:

  • Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto 36 anni;
  • Famiglia monogenitoriale con figli minori in cui il mutuo è richiesto da:
    • persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
    • persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
  • Giovani che non abbiano compiuto 36 anni;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Con il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (c.d. “Decreto sostegni bis”) è stato previsto che la garanzia concedibile dal fondo sia elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che:

  • rientrano nelle categorie prioritarie innanzi elencate;
  • abbiano un ISEE non superiore ai 40 mila euro annui;
  • ottengano un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo di
  • oneri accessori;
  • presentino la domanda entro il 31 dicembre 2022.

 

Chi può farne richiesta

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari né di composizione familiare ed età.

Per i mutui ai quali è stata assegnata priorità è, inoltre, previsto che il Tasso Effettivo Globale (TEG) del rapporto non sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La garanzia resta al 50% della quota capitale per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui.

 

Come fare domanda

La domanda di ammissione alla garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” deve essere presentata alla Banca utilizzando la modulistica disponibile sul sito di CONSAP ed allegando la dichiarazione ISEE quando non superiore a 40.000,00 euro annui.