Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007) consente ai mutuatari, che dimostrino di non essere in grado di sostenere l’impegno finanziario assunto, di richiedere alla Banca la sospensione del pagamento delle rate di rimborso per non più di due volte nel corso dell’esecuzione del contratto e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
La sospensione è operativa relativamente alla sola quota capitale, che sarà accodata al piano di ammortamento, ed ad una parte della quota interessi, riferibile al parametro di indicizzazione, che sarà oggetto di rimborso da parte del Fondo.
Rimane, pertanto, a carico dei mutuatari la parte della quota interessi delle rate sospese non rimborsata dal Fondo, da pagare alle scadenze contrattualmente convenute.
I principali requisiti richiesti per l’accesso sono, tra gli altri, un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dell’intero nucleo familiare non superiore a 30.000 euro e la titolarità di un mutuo, erogato per un importo non superiore a 250.000 euro, destinato all’acquisto di un immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
A ciò si aggiunga il verificarsi, in capo al mutuatario o ad uno solo dei mutuatari in caso di mutuo cointestato, di uno dei seguenti eventi nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda di sospensione:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del c.p.c.;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti della Consap e del Dipartimento del Tesoro.
Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa
Il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa“ è stato istituito presso il Ministero dell’Economia (e delle Finanze dall’art. 1, c. 48, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Attraverso il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa“, avente una dotazione patrimoniale di 600 milioni di euro per il triennio 20142016, lo Stato rilascia garanzie, a prima richiesta, dirette esplicite, incondizionate ed irrevocabili, per l’accensione di mutui fondiari:
- di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogato in unica soluzione;
- destinati all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento (da costruttore), site sul territorio nazionale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e prive delle caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
La garanzia del Fondo è concessa in via generale nella misura massima del 50 % della quota capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo ipotecario ed è efficace, in via automatica, a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.
È prevista, pertanto, l’esclusiva garanzia ipotecaria sull’immobile, oltre ad eventuali garanzie assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. È fatto preciso divieto alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, incluse eventuali fideiussioni.
In presenza di più domande per l’ammissione alla garanzia pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) attribuirà priorità ai mutui erogati a:
- Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto 36 anni;
- Famiglia monogenitoriale con figli minori in cui il mutuo è richiesto da:
- persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
- persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- Giovani che non abbiano compiuto 36 anni;
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Con il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (c.d. “Decreto sostegni bis”) è stato previsto che la garanzia concedibile dal fondo sia elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che:
- rientrano nelle categorie prioritarie innanzi elencate;
- abbiano un ISEE non superiore ai 40 mila euro annui;
- ottengano un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori;
- presentino la domanda entro il 31 dicembre 2022.
Chi può farne richiesta
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari né di composizione familiare ed età.
Per i mutui ai quali è stata assegnata priorità è, inoltre, previsto che il Tasso Effettivo Globale (TEG) del rapporto non sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
La garanzia resta al 50% della quota capitale per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui.
Come fare domanda
La domanda di ammissione alla garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” deve essere presentata alla Banca utilizzando la modulistica disponibile sul sito di CONSAP ed allegando la dichiarazione ISEE quando non superiore a 40.000,00 euro annui.
Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie
Con l’intento di ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, ABI e 10 associazioni dei consumatori hanno siglato il 31 marzo 2015 un accordo per la sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine alle famiglie.
Entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo, di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che versino in difficoltà al verificarsi, nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione, di uno dei seguenti eventi:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del c.p.c.;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).
Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i clienti titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi in cui ricorra l’evento di cui alla predetta lettera d).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’ABI.