Il 3 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative in materia di prestazione dei servizi di investimento introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (di seguito “MiFID 2”), dal Regolamento (UE) 600/2014 del 15 maggio 2014 (di seguito “MiFIR”) e dai relativi provvedimenti di attuazione.
La nuova disciplina introdotta da MiFID 2, nel perseguire le medesime finalità della Direttiva 2004/39/UE (c.d. “MiFID 1”) di protezione degli investitori e garanzia dell’integrità, trasparenza ed efficienza dei mercati, conferma le scelte di fondo introdotte da MiFID 1 introducendo, tuttavia, nuovi presidi quali le misure di product governance finalizzati a garantire l’adozione di processi di approvazione degli strumenti finanziari emessi dalle imprese di investimento che salvaguardino gli interessi degli investitori, l’introduzione della consulenza indipendente in materia di investimenti, nuovi obblighi informativi su costi e oneri, l’ampliamento degli obblighi di Transaction Reporting e di Post Trade Transparency.
Controversie relative ai servizi di investimento
Trasparenza Post Negoziazione
Il Regolamento (UE) N. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. “Regolamento MiFIR”) prevede che i dettagli delle operazioni su strumenti finanziari debbano essere segnalati alle autorità competenti per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento.
Gli obblighi di trasparenza post-negoziazione (c.d. Post-Trade Transparency) posti in capo alle imprese di investimento sono contenuti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/583 e nel Regolamento Delegato (UE) 2017/587.
Al fine di ottemperare all’obbligo sopra richiamato ed effettuare, conseguentemente, le segnalazioni in conformità alla normativa vigente, la Banca acquisisce i Codici identificativi di ciascun cliente all’atto della sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Qualora il cliente non fornisca il proprio Codice identificativo, la Banca si astiene dall’accendere il rapporto e dalla prestazione dei servizi di investimento.
Quali validi Codici identificativi, il regolamento individua:
- in caso di cliente persona fisica che agisce in qualità di consumatore, il codice fiscale ovvero il codice equivalente rilasciato dall’autorità competente del paese estero di eventuale residenza fiscale del cliente;
- in caso di cliente “soggetto giuridico”, il codice LEI (Legal Entity Identifier) che consiste in un codice alfanumerico di 20 caratteri sviluppato sulla base degli standard internazionali ISO. Esso consente di identificare in modo chiaro e univoco i soggetti giuridici, diversi da persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori o liberi professionisti, che effettuano transazioni su strumenti finanziari. Il codice è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in Italia Unioncamere, e una volta ottenuto, deve essere rinnovato dal cliente con cadenza annuale e tempestivamente comunicato alla Banca.
Prime cinque controparti (top 5 broker) per volumi trattati
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